Ordinanza del Sindaco n° 2022-394 data 30/12/2022

151 0 0 – DIREZIONE AMBIENTE
ORDINANZA DEL SINDACO
N. ORD-2022-394 DATA 30/12/2022
OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO
COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI AL FINE
DI PREVENIRE E RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA.
30/12/2022 Il Sindaco
[Marco Bucci]
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151 0 0 – DIREZIONE AMBIENTE
Schema Provvedimento N. 2022-POS-333 del 02/11/2022

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO
COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI AL FINE
DI PREVENIRE E RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA.
IL SINDACO
Su proposta dell’Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e
Transizione ecologica Matteo Campora,
RICHIAMATE:
– la Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria 21 febbraio 2006 n. 4 con la quale è
stato approvato il “Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria e per la
riduzione dei gas serra” dal quale emerge che il Comune di Genova è stato classificato come
“ZONA 1 – Agglomerato”;
– la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 10 giugno 2016 n. 536 che ha
successivamente aggiornato la classificazione della zona valutata sulla base dei dati di
monitoraggio del periodo 2010-2014 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 155/2010;
– il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE ed
istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità
dell’aria ambiente stabilendo, tra l’altro, i valori limite e/o i valori obiettivo per le
concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto,
benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene).
– la Legge Regionale 06 giugno 2017 n. 12 “Norme in materia di qualità dell’aria e di
autorizzazioni ambientali”, che in attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs 155/2010 ha
stabilito in capo alla Regione la competenza alla valutazione della qualità dell’aria ed ha
affidato ad ARPAL la gestione e controllo della rete di misura e dei modelli di valutazione;
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PRESO ATTO CHE:
– ai sensi del sopracitato piano regionale il Comune di Genova, sulla base dei dati misurati dalla
rete di monitoraggio o stimati, è vincolato ad adottare interventi per il risanamento della qualità
dell’aria entro i termini di tempo fissati e basandosi sulle indicazioni strategiche fornite, al fine di
conseguire nel tempo sul proprio territorio il sicuro rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa
vigente;
– il Piano anzidetto individua il Sindaco quale Autorità competente alla gestione delle situazioni di
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d’allarme degli inquinanti in argomento;
– l’inventario regionale evidenzia, in maniera inequivocabile, che il traffico cittadino è una delle
sorgenti emissive che concorrono al superamento dei limiti degli inquinanti;
– con la Delibera della Giunta Regionale n. 941 del 16.11.18 la Regione Liguria ha approvato le
“Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente in
Regione Liguria” al fine di ridurre, nel territorio del Comune di Genova, le concentrazioni in aria
ambiente degli inquinanti più critici (biossido di azoto e ozono) e per il monitoraggio delle azioni
programmate;
– Il Comune di Genova è interessato dalla procedura di infrazione n. 2015/2043 – attuazione della
Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,
con riferimento ai valori limiti medi annui di NO
2 – avviata dalla Commissione Europea contro
l’Italia per i superamenti che si sono registrati nel corso degli anni 2010 – 2013 nelle zone in cui
non si applicava la proroga dei termini per il raggiungimento dei limiti;
– Con DGC-2019-59 è stata approvata la proposta di interventi del Comune di Genova per il
risanamento e la tutela della qualità dell’aria contenute nel documento “linee di azione del
Comune di Genova per il risanamento e tutela della qualità dell’aria” e previste dal documento
“Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente in
Regione Liguria” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 941 del 16.11.18;
– le linee di azione, approvate con la DGC-2019-59, prevedono un’articolazione in fasi successive
in funzione anche del risultato che si otterrà dai vari step di applicazione;
– con DGC 2022-76 è stato approvato lo schema d’accordo tra la Regione Liguria e il Comune di
Genova per la realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell’aria nel
Comune di Genova dove si prevede che il Comune introduca delle limitazioni alla circolazione
di alcune categorie di veicoli;
DATO ATTO CHE:
– con Determinazione Dirigenziale n. 30/2017 del 05/12/2017 è stato approvato il bando
“Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità
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dell’aria: acquisto di scooter elettrici e biciclette a pedalata assistita- 15 dicembre 2017- 31
maggio 2018” terminato nel 2018 con il totale esaurimento dei fondi;
– Con Ordinanza 311/2019 del 25/9/2019 integrata con ordinanza 113/2020 il Comune di Genova
ha dato avvio alla fase 1 delle Misure Limitazione Traffico previste dall’allegato alla DGC-2019-
59;
– con Determinazione Dirigenziale n. 61/2019 del 26/09/2019 è stato approvato il bando
“ concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità
dell’aria: acquisto di ciclomotori, motocicli e biciclette a pedalata assistita a seguito di
rottamazione di motoveicoli ” prorogato fino al 30/4/2020;
CONSIDERATO CHE
– nell’anno 2021 si conferma nel Comune di Genova il superamento del valore limite sulla
media annuale di NO
2 in tre delle cinque stazioni orientate al monitoraggio del traffico
veicolare come indicato dalla nota n. 30724/at del 24/01/2022 di Regione Liguria;
– come risulta dalla relazione di ARPAL “Valutazione preliminare dei superamenti dei valori
limite/obiettivo relativi all’anno 2020 rilevati dalle stazioni della rete regionale di
monitoraggio della qualità dell’aria” allegata alla nota n. PG/2021/37919 di Regione Liguria
anche nei primi 6 mesi del 2020 risulta superato il valore sulla media annuale di NO
2
nonostante le limitazioni alla circolazione veicolare dovute alla pandemia di COVID-19;
Dato atto che il territorio cittadino risente negativamente delle emissioni prodotte dal locale porto,
come anche dalle emissioni derivanti dall’attraversamento di importanti arterie autostradali, nonché
dall’aeroporto;
Preso atto che dette significative componenti emissive, che incidono notevolmente
sull’inquinamento atmosferico, esulano dalle competenze della Civica Amministrazione;
Preso, altresì, atto che l’art. 2 del Regolamento di Polizia Urbana, adottato con D.C.C. 32/2011 e
modificato con D.C.C. n. 65/2013 e n. 20/2018 definisce le misure a tutela della pubblica
incolumità come l’insieme delle precauzioni adottate per preservare l’integrità fisica della
collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;
Ritenuto pertanto necessario, al fine della tutela della salute pubblica, procedere
all’implementazione della seconda fase della misura di contenimento per le emissioni in atmosfera
dovute al traffico veicolare, estendendo il divieto di circolazione prescritto dalla precedente
ordinanza n. 311/2019 del 25/09/2019, come indicato nello schema d’accordo fra Regione Liguria e
Comune di Genova approvato con DGC-2022-76;
Tenuto conto delle difficoltà organizzative temporali legate alla predisposizione della cartellonistica
da posizionare sul territorio cittadino;
Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.
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VISTI
– l’Ordinanza Sindacale n. 311 del 25/09/2019 ;
– l’Ordinanza Sindacale n. 113 del 29/5/2020
– il Regolamento di Polizia Urbana, adottato con D.C.C. 32/2011 e modificato
con D.C.C. n. 65/2013 e n. 20/2018 ;
– il D. Lgs. 285 del 30/4/1992 e s.m.i., in particolare per gli artt. 5 – 6 – 7;
– il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267/
18.8.2000;
ORDINA
1) su tutto il territorio comunale:
lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.
2) a partire dal 01/03/2023:
il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale, nella fascia oraria dalle 07.00 alle
19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli:
autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1
veicoli commerciali alimentati a benzina N1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1
autoveicoli privati e veicoli commerciali ad alimentazione diesel N1 e M1 di categoria emissiva
inferiore o uguale a Euro 3
ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore a Euro 1
ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 1
Sono esclusi dai divieti di cui sopra:
 veicoli a trazione elettrica o ad emissioni nulle;
 autoveicoli alimentati a metano, GPL;
 veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico;
 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di
Soccorso, della Protezione Civile;
 Veicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali;
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 Veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria presso le officine Autorizzate
muniti di prenotazione di revisione, limitatamene al percorso strettamente necessario;
 veicoli con targa estera;
 Gli autoveicoli, ciclomotori e motocicli inseriti nei registri nazionali dei veicoli storici
regolarmente certificati.
 veicoli che debbano recarsi in autofficine e carrozzerie, muniti di documentazione atte –
stante la prenotazione e/o l’avvenuta riparazione, limitatamente al percorso necessario nel
giorno indicato nella documentazione stessa;
 veicoli adibiti al trasporto disabili, muniti di contrassegno CUDE.
DISPONE
– che, qualora il monitoraggio sulla qualità dell’aria evidenziasse un andamento
positivo/negativo le sopra descritte azioni potranno essere rimodulate e ridefinite
temporalmente e nei contenuti, attraverso specifico provvedimento in coerenza anche con le
linee di azione approvate con DGC-2019-59;
– L’abrogazione dell’ Ordinanza Sindacale n. 311/2019 del 25/09/2019 e dell’Ordinanza
Sindacale n. 113/2020 del 29/5/2020
AVVERTE
– che in caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 6 comma 14 e
dall’art. 7 comma 13 bis, del D.Lgs. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni, da parte
della Polizia Municipale e degli altri organi di controllo competenti.
MANDA
1. alla Direzione Mobilità per la segnalazione del divieto di cui alla presente Ordinanza;
2. alla Direzione Polizia Locale ed agli altri competenti Organi di Polizia Amministrativa per la
verifica dell’ottemperanza di quanto disposto nella presente ordinanza e l’applicazione delle
sanzioni conseguenti;
3. alla Direzione Ambiente affinché provveda a monitorare, in collaborazione con Regione e
Arpal l’andamento della qualità dell’aria relazionando periodicamente il Sindaco;
4. alla Direzione Comunicazione per la necessaria divulgazione del provvedimento e per la
realizzazione di una specifica attività di informazione diretta ai cittadini;
5. alla Regione Liguria per gli adempimenti connessi con il “Piano regionale di risanamento e
tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dei gas serra”;
6. ad ASL3 Genovese ed ARPAL, per quanto di rispettiva competenza.
Il Sindaco
Marco Bucci
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