Estratto modifiche LR 38-92

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA
Atti di cui all’art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e
ss.mm. e ii.
Lunedì 31 dicembre 2018 Anno 49 N. 20
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018 N. 29
Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019. . . . . . . . .pag. 2
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018 N. 30
Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2019 . . . pag. 33
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018 N. 31
Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021
(Pubblicata su Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 20 del 31.12.2018, parte I)
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018 N. 32
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Programmi
regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle
grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e
sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione
dell’intervento regionale nel settore abitativo)) . . . . . . . . . . . . . . .pag. 41
SOMMARIO
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA
REPUBBLICA IT ALIANA
PARTE PRIMA
Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 – 4974 – 4038

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muove, per l’anno 2019, un progetto sperimentale volto all’implementazione dei controlli sui servizi
di trasporto pubblico locale negli ambiti provinciali di Imperia, La Spezia e Savona e all’assistenza
degli utenti, attraverso proposte a tal fine presentate, entro tre mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, dalle Aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale nei ridetti ambiti. Con delibe-
razione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti criteri e modalità di presentazione delle proposte.
2. Una quota pari al 50 per cento dell’importo riferito alle sanzioni incassate nell’ambito del progetto
sperimentale di cui al comma 1 è trasferita alla Regione, anche al fine di finanziare il servizio di
trasporto pubblico locale. Tale importo non può eccedere la somma stanziata dalla Regione per il
progetto di cui al comma 1.
3. Le risorse destinate al finanziamento del progetto di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguen-
ti percentuali:
– ambito Provincia Imperia: 30 per cento;
– ambito Provincia Savona: 30 per cento;
– ambito Provincia La Spezia: 40 per cento.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 250.000,00 per l’anno 2019,
si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2
“Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
5. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificate in euro 30.000,00 per l’anno 2019,
sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Articolo 46
(Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria)) 1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e
naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:
“e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.
3. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “La
gestione” sono sostituite dalle seguenti: “Il monitoraggio e la manutenzione”.
4. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e
naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.
5. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e
naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.
6. Al comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole:
“e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.
7. Il comma 3 bis dell’articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni è sostitu-
ito dal seguente:
“3 bis. La deroga prevista dall’articolo 6 della l.r. 38/1992 non si applica sui percorsi escursioni-
stici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, ad eccezione degli itinerari di collega-
mento previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto proponente ai
sensi dell’articolo
4, comma 2, della presente legge e del manutentore ai sensi dell’articolo 4, comma 4.”.
8. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integra-
zioni, è sostituita dalla seguente:
“b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento,
volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dal Sindaco del comune compe-
tente, anche su proposta dei soggetti preposti alla manutenzione e monitoraggio dei percorsi ai
sensi della presente legge;”.
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9. Al comma 8 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le paro-
le: “e naturali.” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici.”.
Articolo 47
(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria))
1. L’articolo 2 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle
strade, come definite e classificate dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, nonché sui sentieri e mu-
lattiere come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera 48), del medesimo decreto, nel rispetto
della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e
paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni
e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.
2. E’ fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, di costruire impianti
fissi, per lo sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi
per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni dopo le paro-
le: “Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane,” sono
soppresse.
3. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni dopo le paro-
le: “Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane,” sono
soppresse.
4. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal
seguente:
“6. I comuni deliberano l’assenso o il dissenso all’individuazione del tracciato richiesto nel termine
di novanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima.”.
5. Al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:
“Le Comunità montane e” e le parole “alle Province ed” sono soppresse.
6. L’articolo 6 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 6
(Deroghe per manifestazioni o gare)
1. Nel caso di manifestazioni o gare, purché non ricorrenti più di due volte l’anno, il Comune salvo
le competenze statali in merito e quanto previsto al comma 2, su richiesta degli organizzatori,
può per i tempi strettamente necessari e comunque non superiore a due giorni, nel caso di gare,
e a un giorno, nel caso di manifestazioni, consentire il transito fuoristrada dei mezzi motoriz-
zati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive, ricreative e agonistiche, fatti salvi i
divieti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), e), g), h), escludendo dal divieto relativo
alla lettera h) le spiagge e gli arenili, ad eccezione di quelle dove sono presenti specie tutelate
e ricadenti nella Rete Natura 2000, e i) disponendo le relative cautele e l’obbligo di ripristino
dell’ambiente a cura degli organizzatori. Sono escluse dai limiti di cui all’articolo 4, comma 2,
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lettera a), le strade carrozzabili aperte al pubblico transito e inserite nel catasto delle strade, pre-
vio consenso dell’Ente gestore.
2. L’autorizzazione è concessa, almeno trenta giorni prima dell’evento, previo consenso dei pro-
prietari e conduttori dei fondi su cui non vige una servitù di pubblico passaggio, ai sensi della
presente legge, a seguito di stipula di adeguata polizza assicurativa che preveda il risarcimento
dei danni verso terzi, verso l’Ente gestore del sito Natura 2000, verso l’Ente gestore dell’area
protetta, verso l’ambito territoriale di caccia o i comprensori alpini, qualora la gara o la mani-
festazione ricada nella gestione di uno di questi enti, e, se esistente, il soggetto manutentore dei
percorsi di cui all’articolo 4, comma 4, della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazio-
ni, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e del rispetto delle prescrizioni previste
al comma 1. L’autorizzazione deve essere notificata agli Enti gestori di aree protette e alle altre
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dall’evento.
3. E’ consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manife-
stazioni o gare autorizzate ai sensi della normativa vigente con obbligo di rimozione entro dieci
giorni dalla fine dell’evento.
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è ag-
giunto il seguente:
“1 bis. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, pescasportive e di tutela dell’ambiente
sono ai fini della presente legge agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali.”.
8. L’articolo 8 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 8
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 52,00 a euro 310,00 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati;
b) da euro 1.550,00 a euro 9.300,00 in caso di costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi
con tali mezzi e di allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o percorsi per gare e manifestazioni
da disputare con i mezzi predetti;
c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione
del Comune nel caso di gare e manifestazioni autorizzate dal medesimo;
d) da euro 500,00 a euro 5.000,00 in caso di danneggiamento di tabelle e sbarre debitamente espo-
ste;
e) da euro 100,00 a euro 600,00 nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazio-
ne di fermarsi o abbia asportato o occultato la targa del mezzo motorizzato;
2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a), che sostituisce quelle previste per analoga infrazione delle
singole leggi istitutive delle aree destinate a parco o di Siti Natura 2000 si applica nella misura dop-
pia, nel minimo e nel massimo, nei parchi regionali, nei parchi provinciali, nelle foreste demaniali e
nelle riserve.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00 per la partecipazione a manife-
stazioni e gare, svolte fuoristrada e su sentieri e mulattiere, con veicoli, sprovvisti di targa di imma-
tricolazione e/o applicata al veicolo in violazione alle normative vigenti al di fuori di quelle chiuse al
pubblico transito. I partecipanti alle gare o manifestazioni con tali moto dovranno obbligatoriamente
essere identificati da un numero identificativo fornito dall’organizzazione da riportare sul veicolo o
sul conducente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano negli impianti fissi di cui
all’articolo 5.”.
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Articolo 48
(Abrogazione di norme)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:
a) la lettera c) del comma 1 e i commi 11 e 13 dell’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012,
n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico);
b) l’articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 settem-
bre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di
governo del territorio).
Articolo 49
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2019, fatta eccezione
per gli articoli 32 e 44, che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 27 dicembre 2018
IL PRESIDENTE
Giovanni Toti
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