Calendario revisione rimorchi DD 211-2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO DIRIGENZIALE
18 maggio 2018, prot. n. 211 (documento tratto dal sito Internet del MIT – non ancora pubblicato nella GU)

Istruzioni operative per decreto ministeriale 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro
rimorchi circolanti sulle strade pubbliche

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: “Nuovo codice della strada”, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2003 (1), concernente la
chiamata a revisione dei rimorchi immatricolati entro il 31 dicembre 1997;
Vista la direttiva 2014/45/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai
controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale che ha trasposto nell’ordinamento interno le disposizioni della suddetta direttiva;

Considerato che alcune disposizioni del D.M. n. 214 del 19 maggio 2017 (3) entreranno in vigore dal 20
maggio 2018;

Sentite le Direzioni Generali Territoriali;

Vista la proposta del Direttore Generale per la Motorizzazione;

Ritenuto di dover impartire istruzioni alle Direzioni Generali Territoriali, ai centri di controllo e all’utenza;

Decreta:

Art. 1
Controlli tecnici relativi ai rimorchi delle categorie O1 e O2
L’art. 5 del D.M. n. 214 del 19/05/2017 (3), di seguito D.M., ha introdotto per i rimorchi di massa complessiva
fino a 3,5 t una frequenza di controlli di quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, ai fini del miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
Dato il considerevole numero di rimorchi da revisionare, al fine di limitare i disagi per l’utenza e non
aggravare le criticità dei centri di controllo pubblici, unici a poter eseguire dette operazioni presso gli UMC o
presso le sedi idonee secondo la normativa in materia di espletamento di sedute al domicilio ai sensi della
legge 1 dicembre 1986 n. 870 (4), si dispone in sede di prima applicazione il calendario di revisioni di cui
all’allegato 1 per il graduale assorbimento della domanda e la messa a regime.
Le modalità operative della revisione, in attesa della conclusione dei lavori del gruppo tecnico, sono quelle
previste nella nota prot. n. 330/segr del 25 febbraio 2003 (5) a firma del Capo Dipartimento.
Gli ispettori dovranno provvedere all’esecuzione del controllo del rimorchio nelle condizioni in cui viene
presentato, sia carico o scarico.
Resta la piena responsabilità dell’utente sulla sicurezza durante lo svolgimento della prova e in particolare
sulla sicurezza dell’eventuale carico.

Art. 2
Attestato di superamento del controllo
L’attestato di superamento del controllo riporterà anche la data entro la quale dovrà essere effettuato il
successivo controllo (all. 2).

Dal 21 maggio 2018 partirà la fase sperimentale che si concluderà entro il 1° giugno 2018.

Art. 3
Controlli tecnici relativi ai trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5
Per i trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h,
di cui all’art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 214/2017 (3), le modalità del controllo tecnico saranno stabilite, per
uniformità ai sensi degli articoli 111 (6) e 114 (7) del Nuovo codice della strada concernenti la revisione
periodica delle macchine agricole ed operatrici, con il decreto attuativo in corso di definizione di cui all’art. 5
del decreto interministeriale 20 maggio 2015.
Il calendario di chiamata a revisione sarà diramato quando verrà emanato il decreto attuativo di cui al
paragrafo precedente.

Art. 4
Certificato di revisione

L’art. 8 del D.M. prevede che a seguito della effettuazione della revisione venga prodotto un certificato di
revisione.
Al fine di integrare detto certificato all’interno del processo securizzato che governa l’emissione del tagliando
di revisione firmato digitalmente dal tecnico responsabile, quest’Amministrazione ha avviato i necessari
approfondimenti per l’implementazione delle procedure informatiche che, a decorrere dal 31 marzo 2019,
consentiranno la produzione e stampa del certificato di revisione contenente gli elementi di cui all’allegato II
del D.M.

In prima applicazione, fino a nuove disposizioni, restano in vigore le procedure in essere.

Art. 5
Valutazione delle carenze
L’art. 7 e l’allegato I del D.M aggiornano l’elenco esistente e la classificazione delle possibili carenze e
introducono il livello di gravità.
Sono in corso gli aggiornamenti informatici che permetteranno all’ispettore di selezionare a terminale le voci
e la valutazione delle carenze.

Successivamente si forniranno istruzioni di dettaglio per uniformare il comportamento degli ispettori.

Nel transitorio si continuerà ad usare la metodologia corrente.

Art. 6
Precisazioni riguardo all’art. 16
Le procedure, gli impianti e le attrezzature attualmente in uso per le revisioni continuano ad essere utilizzate
fino all’emanazione di nuove disposizioni da adottarsi non oltre il 20 maggio 2023.

Art. 7
Ispettori
I responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come
previsto dall’art. 13 comma 2 del D.M.
A partire dal 20 maggio 2018 gli ispettori dei centri di controllo privati dovranno soddisfare i requisiti minimi
di cui all’art. 13 del D.M.
In attuazione del sopracitato articolo è in corso di definizione il previsto provvedimento del Ministero, da
adottarsi nel rispetto delle competenze tra enti amministrativi e tenuto conto delle disposizioni da impartire ai
sensi dell’art. 14 del D.M.
I candidati che hanno partecipato ai corsi secondo le modalità previgenti e che si concluderanno entro il 20
maggio 2018, dovranno effettuare l’esame entro il 31 agosto 2018.

Roma, 18 maggio 2018
Il Capo Dipartimento: CHIOVELLI

Allegato 1 al DD 18.5.2018 prot. n. 211

Calendario delle scadenze dei controlli tecnici dei rimorchi O1 ed O2

ANNO 2018
Rimorchi O1 e O2 immatricolati fino al 31/12/2000
ad esclusione di quelli già revisionati nel biennio precedente.

Nel 2018 i rimorchi chiamati a controllo tecnico, a prescindere dal mese di immatricolazione, potranno
utilizzare la finestra temporale intercorrente fra il 21 maggio 2018 e il 31 dicembre 2018.

A partire dall’anno 2019, come d’uso, il termine ultimo per ottemperare al richiamo è il mese di
immatricolazione/ revisione.

ANNO 2019
Rimorchi O1 e O2 immatricolati dal 01/01/2001 al 31/12/2006
e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel biennio precedente.

ANNO 2020
Rimorchi O1 e O2 immatricolati dopo il 01/01/2007 e quelli per i quali
sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall’ultima revisione

N.B.:
Negli anni seguenti, il controllo tecnico sarà effettuato con la periodicità prevista dall’art. 5, comma 1, lettera
a del D.M. 214/2017.
Si precisa che la prenotazione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del
rimorchio fino alla data assegnata dall’UMC.
Si rammenta che i rimorchi che non hanno ottemperato a precedenti chiamate a revisione non
possono circolare, fino al controllo tecnico, incorrendo nelle sanzioni previste.

Allegato 2 al DD 18.5.2018 prot. n. 211

ATTESTATO DI REVISIONE
Modello di etichetta autoadesiva da applicare alla Carta di Circolazione

SINTESI Il DD contiene istruzioni applicative del DM 19.5.2017 prot. n. 214.
CONTROLLI TECNICI RELATIVI AI RIMORCHI DELLE CATEGORIE O1 E O2
Le modalità operative della revisione, in attesa della conclusione dei lavori del
gruppo tecnico, sono quelle previste nella nota prot. n. 330/segr del 25 febbraio
2003 a firma del Capo Dipartimento.
Gli ispettori dovranno provvedere all’esecuzione del controllo del rimorchio nelle
condizioni in cui viene presentato, sia carico o scarico.
Resta la piena responsabilità dell’utente sulla sicurezza durante lo svolgimento
della prova e in particolare sulla sicurezza dell’eventuale carico.
ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEL CONTROLLO
L’attestato di superamento del controllo riporterà anche la data entro la quale
dovrà essere effettuato il successivo controllo (all.2).
Dal 21 maggio 2018 partirà la fase sperimentale che si concluderà entro il 1°
giugno 2018.

CONTROLLI TECNICI RELATIVI AI TRATTORI A RUOTE DELLE CATEGORIE
TLB, T2B, T3B, T4B E T5
Per i trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, con velocità massima di
progetto superiore a 40 km/h, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c) del D.M.
214/2017, le modalità del controllo tecnico saranno stabilite, per uniformità ai
sensi degli articoli 111 e 114 del Nuovo codice della strada concernenti la
revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici, con il decreto attuativo
in corso di definizione di cui all’art. 5 del decreto interministeriale 20 maggio
2015.
Il calendario di chiamata a revisione sarà diramato quando verrà emanato il
decreto attuativo di cui al paragrafo precedente.
CERTIFICATO DI REVISIONE
E’ previsto che a seguito della effettuazione della revisione venga prodotto un
certificato di revisione.
Al fine di integrare detto certificato all’interno del processo securizzato che
governa l’emissione del tagliando di revisione firmato digitalmente dal tecnico
responsabile, quest’Amministrazione ha avviato i necessari approfondimenti per
l’implementazione delle procedure informatiche che, a decorrere dal 31 marzo
2019, consentiranno la produzione e stampa del certificato di revisione
contenente gli elementi di cui all’allegato II del DM 19.7.2017 n. 214.
In prima applicazione, fino a nuove disposizioni, restano in vigore le procedure
in essere.
VALUTAZIONE DELLE CARENZE
Aggiornano l’elenco esistente e la classificazione delle possibili carenze e
introducono il livello di gravità l’art. 7 e l’all. I DM 19.7.2017 n. 214
Sono in corso gli aggiornamenti informatici che permetteranno all’ispettore di
selezionare a terminale le voci e la valutazione delle carenze.
Successivamente si forniranno istruzioni di dettaglio per uniformare il
comportamento degli ispettori.
Nel transitorio si continuerà ad usare la metodologia corrente.
PRECISAZIONI RIGUARDO ALL’ART. 16 DM 19.7.2017 N. 214
Le procedure, gli impianti e le attrezzature attualmente in uso per le revisioni
continuano ad essere utilizzate fino all’emanazione di nuove disposizioni da
adottarsi non oltre il 20 maggio 2023.
ISPETTORI
I responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018
continuano ad operare come previsto dall’art. 13 comma 2 DM 19.7.2017 n. 214
Dal 20 maggio 2018 gli ispettori dei centri di controllo privati dovranno
soddisfare i requisiti minimi di cui all’art. 13 DM 19.7.2017 n. 214
In attuazione del sopracitato articolo è in corso di definizione il previsto
provvedimento del Ministero, da adottarsi nel rispetto delle competenze tra enti
amministrativi e tenuto conto delle disposizioni da impartire ai sensi dell’art. 14
DM 19.7.2017 prot. n. 214
I candidati che hanno partecipato ai corsi secondo le modalità previgenti e che si
concluderanno entro il 20 maggio 2018, dovranno effettuare l’esame entro il 31
agosto 2018.

Allegato 1 al DM 18.5.2018, prot. n. 211
Calendario delle scadenze dei controlli tecnici dei rimorchi 01 ed 02
ANNO 2018
Rimorchi 01 e 02 immatricolati fino al 31/12/2000 ad esclusione di quelli già
revisionati nel biennio precedente.
Nel 2018 i rimorchi chiamati a controllo tecnico, a prescindere dal mese di
immatricolazione, potranno utilizzare la finestra temporale intercorrente fra il 21
maggio 2018 e il 31 dicembre 2018.
A partire dall’anno 2019, come d’uso, il termine ultimo per ottemperare al
richiamo è il mese di immatricolazione/ revisione.
ANNO 2019
Rimorchi O1 e O2 immatricolati dal 01/01/2001 al 31/12/2006 e quelli
immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel biennio precedente.
ANNO 2020
Rimorchi O1 e O2 immatricolati dopo il 01/01/2007 e quelli per i quali sono
trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall’ultima revisione
N.B.:
Negli anni seguenti, il controllo tecnico sarà effettuato con la periodicità prevista
dall’art. 5, comma 1, lettera a del D.M. 214/2017.
Si precisa che la prenotazione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità
di circolazione del rimorchio fino alla data assegnata dall’UMC.
Si rammenta che i rimorchi che non hanno ottemperato a precedenti chiamate a
revisione non possono circolare, fino al controllo tecnico, incorrendo nelle
sanzioni previste.