All. n. 1 – Principi informatori per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva

Co pia confofme H at•a • all’Or igi nale U Coni Segre teria Organi co·0 Collegiali ‘ 1li~pini
Italia
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COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
N. J~i-6 del 3 O DTT 1D12
Oggetto: Ratifica della Delibera n. 334 della Giunta Nazionale del 8 ottobre 2012
VISTO
VISTO
VISTO VISTA
relativa alla Revisione del Regolamento “Principi informatori per lo
sviluppo dell’impiantistica
sportiva”
Esecuzione: l l l l l l l l
Conoscenza:
l l l l l l l l
Consegnata
il:
IL CONSIGLIO NAZIONALE
l’art.1 della legge 31 gennaio 1992, n .138;
l’articolo 5 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999,
n. 242 e
successive modificazioni e integrazioni;
l’articolo 6
dello Statuto del CONI;
la necessità di apportare con urgenza alcune integrazioni e
modifiche
al Regolamento già approvato, in considerazione di
esigenze emerse del corso dell’attuazione
dello stesso;

Copia conforme ltal•a • all’Originale ~Coni Segreteria Organi Colleg iali jtf~pini
DELIBERA
Deliberazione n. _ ___,c_)—=-/j~t-'–'f,_-_
Riunione del 3 o u l l iùll
——-
la ratifica della Delibera n. 334 della Giunta Nazionale del 8ottobre 2012 relativa
alla
Revisione del “Regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del
CONI
sugli interventi relativi all’impiantistica Sportiva”.
IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnoui
Visto se ne propone l’adozione
attestandone la conformi agli atti, la
regolare istruttor” patibilità con
la vigente norm,…, .. <1/.<:n
tL PRt:•j~OENTE
11.10 Giour-<nni Petruc~

Co p i .a confo(me h•l•• • aii'O( ig inale Ufll Coni Segreteria Organi c~ ~-:P Collegi ali jtr~pini /::~~citC n ………………………. .
Deliberazione n …. ~ .. ~lf:
Riunione del. …. J.tl.~~ .. ~l12
RELAZIONE PER IL CONSIGLIO NAZIONALE
Oggetto: Revisione del Regolamento "Principi informatori per io sviluppo dell'impiantistica sportiva", approvato con
deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n· 1430 del17 dicembre 2010.
Quasi due anni fa è stato approvato il nuovo Regolamento in oggetto, la cui finalità principale era quella di
disciplinare
la complessa materia delle omologazioni degli impianti sportivi.
Il Regolamento prevedeva che le FSN e DSA si attivassero ad adeguare i propri regolamenti di omologazione
alle indicazioni stabilite entro il termine di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi, dalla data della entrata in vigore
del Regolamento
stesso. Ma il processo si è rivelato più lento del previsto; ad oggi solo meno della metà dei soggetti
interessati hanno risposto e per questi
si sta provvedendo alla revisione dei Regolamenti presentati.
Proprio
da questo lavoro di analisi delle peculiarità di ciascun Regolamento di omologazione è sorta la
necessità di apportare alcune integrazioni al Regolamento in oggetto .
La prima integrazione nasce dalla constatazione dell'esistenza di impianti sportivi il cui spazio di attività
sportiva
ha schema libero (quali l' automobilismo, il motociclismo e gli sport invernali) ed in cui si svolgono attività ad
elevato rischio per la sicurezza; per questi è necessario che la Federazione possa esprimere il proprio parere, legato
alla sicurezza dell'attività, già dalla fase di progetto dell'impianto stesso. Questa modifica al Regolamento è stata
inserita
nell'art. 4, secondo capoverso.
La seconda integrazione nasce dalla esigenza awertita da alcune FSN di certificare la rispondenza ai criteri di
sicurezza anche per gli impianti di allenamento, in quanto ciò è ritenuto dalle Società Assicuratrici condizione
indispensabile per
la stipula dei necessari contratti di assicurazione per gli atleti . Si richiede, in questo caso, di
omologare anche gli impianti d'esercizio . Questa modifica al Regolamento è stata inserita nell'art. 6, quarto
capoverso .
Altre piccole correzioni introdotte nel testo sono finalizzate
ad eliminare possibili errori di interpretazione del
regolamento stesso.
1
lenze Impianti Sportivi

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··–··-·- ·———————–Co p i .a conforme al l'Or ig inale Scg rcteria Organi Colleg iali jtr~pini
Principi informatori per lo sviluppo
dell'impiantistica
sportiva
Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n~ del3 O P i 2012
1-Oggetto
Scopo del presente regolamento è quello di definire principi informatori e regole
finalizzati alla promozione ed allo sviluppo della qualità dell'impiantistica sportiva,
attraverso
la definizione , da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline
Sportive Associate
(nel seguito indicate come FSN e OSA), di regolamenti e procedure di
omologazione degli impianti e delle attrezzature sportive chiari, esaurienti, trasparenti e
imparziali.
2-Attività delle FSN e OSA
l
regolamenti tecnici e le procedure di omologazione vengono stabiliti
autonomamente dalle FSN e OSA in funzione delle caratteristiche delle discipline sportive
e
del livello di attività praticato.
2.1 -Attività obbligatorie
Le FSN e OSA sono tenute a regolamentare e verificare, in modo diretto o
attraverso specifiche
deleghe a favore di soggetti subordinati (leghe, comitati di settore,
ecc .
), le caratteristiche tipologiche , funzionali e di sicurezza degli impianti sportivi nei quali
si svolgono attività agonistiche o formative (di esercizio) di propria competenza, per mezzo
di:
• regolamenti tecnici, che riguardano le Caratteristiche degli impianti per
l'omologazione;

regolamenti di procedura, che indicano in dettaglio le procedure di omologazione, le
modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che emettono
l'omologazione (procedure di abilitazione degli omologatori) e le modalità di
individuazione di eventuali soggetti (laboratori specializzati) chiamati ad eseguire
esami tecnici
in laboratorio o in sito a supporto delle omologazioni.
2.2
-Attività facoltative
Le FSN e OSA, per promuovere la diffusione della cultura impiantistica e la migliore
realizzazione degli
impianti di loro interesse, possono:
• fornire consulenza sugli impianti attraverso molteplici forme (pareri preventivi di
omologabilità sui progetti, supporto alla progettazione, controlli in corso d'opera,
ecc.)
in via diretta o attraverso deleghe ad altri soggetti che presentino le
necessarie caratteristiche di competenza, e possano garantire un servizio
trasparente
ed indipendente (FSN Servizi, ecc.). Ove la FSN o OSA metta a
disposizione
un servizio di consulenza a titolo gratuito o a pagamento, il soggetto
realizzatore, a maggiore garanzia
della qualità del risultato può, a propria
discrezione, richiedere
un visto preventivo di omologabilità sul progetto od anche il
supporto tecnico della Federazione durante le fasi salienti della realizzazione .
l

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Co p i .a conforme
al l'Or ig inale
Scg rcteria Organi Colleg iali jtr~pini
• produrre pubblicazioni specializzate sotto forma di manuali o guide riguardanti le
caratteristiche degli impianti , esemplificazioni tipologiche, capitolati speciali di
opere, ecc.
3-Procedure per l'omologazione
Per omologazione
di un impianto sportivo si intende il documento emesso dalla
FSN o OSA, secondo la procedura prevista, che attesta l'idoneità dell'impianto allo
svolgimento della pratica sportiva (preparazione, allenamento, ecc.) e/o delle competizioni
di un determinato livello.
L'omologazione è sempre ed esclusivamente da riferirsi ad un impianto realizzato,
completo e potenzialmente funzionante.
L'atto di omologazione
è atto ufficiale emesso dalle FSN e OSA, anche se per le
procedure di verifica tecnica le FSN e OSA possono delegare altri soggetti competenti.
Nell'atto di omologazione deve essere indicata la durata di validità, al termine della quale
l'impianto dovrà ottenere una nuova omologazione .
Le FSN e OSA devono definire le procedure di omologazione (modalità di richiesta,
modulistica, tempi, documentazione tecnica,
sopralluoghi, prove in sito, prove di
laboratorio, durata e procedure per
il rinnovo, ecc .); devono inoltre prowedere alla
abilitazione
dei tecnici incaricati all'esecuzione dei sopralluoghì e delle prove in sito
(omologatori) e verificare l'assenza di condizioni di incompatibilità di questi
con l'attività
svolta.
Le prove in sito e quelle di laboratorio devono essere condotte da tecnici qualificati
e laboratori accreditati, secondo
la normativa italiana ed europea vigente.
Il costo delle omologazioni deve essere determinato in base al costo di mercato
degli esami e dei controlli svolti, nonché ai costi e compensi per le prestazioni d'opera,
ammettendo una maggiorazione non superiore
al 20% a favore della FSN o OSA, a
compenso
del servizio svolto.
4-Regolamenti tecnici per l'omologazione
È compito di ogni
FSN o OSA emanare per ogni disciplina sportiva il regolamento
tecnico
che, per ogni livello di omologazione (internazionale, nazionale, regionale, ecc.),
definisca
in modo chiaro e completo le caratteristiche tecniche e i requisiti di prestazione
necessari e sufficienti a rendere omologabili
gli impianti, nonché le procedure per
l'ottenimento dell'omologazione stessa.
Il soggetto realizzatore dell'impianto non può essere obbligato ad ottenere visti
preventivi o
sopralluoghi in corso d'opera, con esclusione degli impianti destinati alle
discipline degli sport che seguono, per le quali è richiesto il visto preventivo sul progetto, in
merito alla sicurezza degli spazi di attività sportiva, da parte dell'ufficio tecnico della
competente Federazione.
• Sport motociclistici
• Sport automobilistici
• Sport invernali
Ove richiesto, il costo del visto preventivo deve essere previsto dal regolamento
delle procedure per l'omologazione approvato .
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Co p i .a conforme
al l'Or ig inale
Scg rcteria Organi Colleg iali jtr~pini
La richiesta di omologazione può essere fatta a realizzazione ultimata e il soggetto
realizzatore
si assumerà, di conseguenza, l'onere della corretta realizzazione dell'opera,
accettando tutti
i rischi e le conseguenze derivanti dal non completo raggiungimento delle
condizioni di omologabilità indicate nel Regolamento.
Ogni regolamento, che dovrebbe preferibilmente essere contenuto in documento
separato da
quello sportivo, deve definire, per ogni disciplina sportiva e per ogni livello di
omologazione, ave richiesto:
• Le caratteristiche geometriche, le dimensioni e le segnature degli spazi di attività
sportiva (campi, piste , vasche, ecc.), comprese le dimensioni minime
delle fasce di
rispetto;
• Le caratteristiche delle eventuali delimitazioni di sicurezza degli spazi di attività
sportiva (recinzioni, reti di protezione, ecc.);
• Le caratteristiche e i requisiti di prestazione delle pavimentazioni sportive
(superlicie, materiali idonei o consigliati , planarità, pendenze, elasticità, attrito,
portanza,
rimbalzo, colore, riflettenza, ecc .) ;
• Le caratteristiche e i requisiti di prestazione di attrezzature fisse e mobili , in
particolare i requisiti di sicurezza per il fissaggio e l'ancoraggio di queste e gli spazi
di sicurezza circostanti;
• Le caratteristiche e i requisiti di prestazione di impianti, attrezzature e particolari
dotazioni tecnologiche
(tabelloni, segnaletica , photofinish, diffusione sonora, ecc);
• Le caratteristiche ambientali minime (temperature, livelli di illuminamento, risposta
acustica, ecc.);
• Gli spazi e le attrezzature richiesti per le competizioni ai vari livelli di omologazione
(postazioni di giudici, giurie, panchine atleti, ecc .) ;
• Le caratteristiche degli elementi di separazione tra pubblico ed atleti e le eventuali
fasce
di sicurezza.
Il regolamento tecnico deve inoltre indicare, per ogni disciplina sportiva e per ogni
livello di omologazione, la capienza minima richiesta per gli spazi per il pubblico e la
eventuale divisione in settori richiesta oltre quella di Legge.
Può anche indicare, per ogni disciplina sportiva e per ogni
livello di omologazione,
le dotazioni e le caratteristiche minime richieste o consigliate per i servizi di supporto (quali
spogliatoi, magazzini, locali tecnici, arredi, uffici, ecc.), purché
le dotazioni indicate
possano considerarsi migliorative rispetto a quelle minime richieste dalle Norme
CONI.
Può, infine, contenere indicazioni e consigli finalizzati a migliorare la gestione
economica degli impianti,
la gestione della sicurezza, i risparmi energetici e la
compatibilità ambientale.
Ove il regolamento tecnico federale , per determinati livelli di omologazione, faccia
riferimento a
un analogo regolamento di una Federazione Sportiva Internazionale, è
compito della FSN o OSA presentarne la versione ufficiale in lingua italiana, completata
con tutti gli elementi e le indicazioni che la rendano conforme alla presente normativa ed
alla legislazione italiana.
Il regolamento tecnico federale può contenere regole sperimentali riguardanti
materiali e/o attrezzature fisse e mobili, purché venga indicato
il periodo di

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l l

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Co p i .a conforme
al l'Or ig inale
Scg rcteria Organi Colleg iali jtr~pini
sperimentazione , il livello di competizione nel quale la sperimentazione viene consentita e
se per l'impianto venga prevista una specifica categoria di omologazione. Per la
sperimentazione di nuovi materiali e/o sistemi si raccomanda alla Federazione la massima
prudenza
in riferimento alla sicurezza degli atleti, alla nocività dei materiali, alla loro
compatibilità ambientale e ai problemi di futuro smaltimento e/o riciclabilità.
Per quanto
possibile, per tutti i requisiti di prestazione devono essere indicate le
normativa di riferimento italiane o internazionali (UNI, UNI EN, UNI ISO, ISO), i metodi di
verifica, i parametri di valutazione, i valori minimi o i campi di variabilità accettabili, sui
quali in fase di omologazione potranno essere eseguiti test di valutazione.
l regolamenti non devono contenere riferimenti merceologici
espliciti o impliciti di
alcun tipo.
5
a Approvazione dei regolamenti
In armonia con quanto previsto dallo Statuto del CONI, i Regolamenti proposti dalle
FSN o OSA o dai soggetti da questi delegati devono essere approvati dalla Giunta
Nazionale del
CONI; in particolare, tutti i regolamenti o gli stralci di regolamento
riguardanti
l'impiantistica sportiva e le relative attrezzature devono ottenere il parere
favorevole della Giunta stessa.
Sono
da adeguare alla presente normativa e da sottoporre a detto parere anche
tutti i regolamenti riguardanti l'impiantistica sportiva e
le relative attrezzature attualmente
·vigenti che non abbiano già ottenuto il parere favorevole della Giunta Nazionale.
6
a Pareri in linea tecnico sportiva
Come previsto dal R.D.L. n. 302 del 2 febbraio 1939 e dalla L. n. 526 del 2 aprile
1968 e successive modificazioni, dal D.PR.
n. 616 del 24 luglio 1977, e dal Decreto del
Ministero
dell 'Interno in data 18 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni, la
Legge demanda al CONI il compito di esprimere un parere obbligatorio sui progetti di
impianti sportivi; detto parere è denominato parere in linea tecnico sportiva e le relative
procedure di emissione sono contenute nel
"Regolamento per l'emissione dei pareri di
competenza del
CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva".
Qualunque parere espresso dalle FSN o DSA su progetti di realizzazione di opere,
anche
se inseriti in programmi per l'attuazione di eventi sportivi di qualsiasi livello
nazionale o internazionale, non può in nessun caso sostituire o surrogare il parere in linea
tecnico sportiva di competenza
del CONI , che deve essere comunque ottenuto nei tempi e
secondo
le procedure previste dal Regolamento citato.
In conseguenza di ciò qualunque omologazione di nuovo impianto o spazio di
attività sportiva richiesta
alle FSN o DSA può essere concessa solo dietro presentazione,
da parte del richiedente, del parere positivo in linea tecnico sportiva ottenuto sull'impianto,
dal quale si evinca l'idoneità dell'impianto stesso allo svolgimento dell'attività, secondo i
livelli ivi indicati. Gli impianti sprowisti
di parere o gli impianti che nel parere espresso
siano dichiarati
"di esercizio", secondo la definizione data dalle "Norme CONI per
l'impiantistica sportiva", non potranno essere omologati per lo svolgimento di competizioni
sportive .
Gli impianti
di esercizio per i quali è sentita l'esigenza di particolari garanzie di
sicurezza potranno ricevere l'attestazione di "Omologato per l'allenamento" a condizione
che tale livello di omologazione sia già previsto dal regolamento della Federazione .
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Co p i .a confofme all'Originale Scg rcteria Organi CoUe.gi.ali 1ti~pini
Nell'impianto omologato per l'allenamento non può essere consentito lo svolgimento di
competizioni sportive di qualunque livello.
Se
è richiesta l'omologazione per uno sport o una disciplina sportiva non
esplicitamente indicati
nel parere in linea tecnico sportiva, ne è comunque consentita
l'omologazione purché siano presenti le dotazioni di servizi richieste.
7-Archivio degli impianti omologati
È compito di ogni FSN o OSA costituire e mantenere aggiornato un archivio degli
impianti omologati da mettere in correlazione con
il Censimento Nazionale degli impianti
sportivi del
CONI.
8-Norme transitorie e finali
Le FSN e OSA sono tenute ad adeguare i propri regolamenti alla presente
normativa entro sei mesi
dalla data di approvazione della stessa . Tale termine può essere
prorogato
di ulteriori sei mesi su richiesta del Presidente della Federazione inoltrata al
Presidente del CONI.
Tutte le deroghe accertate al presente regolamento saranno oggetto di specifica
comunicazione
agli organi dirigenti del CONI.
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